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Ordinanza — n. 29414/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29414/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29414/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZk sul ricorso proposto da: IENNA CRISTIAN nato a PALERMO il 19/05/2001 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; t Ienna Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo confermativa di quella del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono ,31 sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso dì specie, l'impianto giustificativo (p. 4 della sentenza impugnata) in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29414/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono ,31 sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso dì specie, l'impianto giustificativo (p. 4 della sentenza impugnata) in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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accusa penale inoltro di querela penale censura formulata in modo carente perseguimento penale per diffamazione azione di responsabilità attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
e all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZk sul ricorso proposto da: IENNA CRISTIAN nato a PALERMO il 19/05/2001 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; t

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ienna Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo confermativa di quella del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono ,31 sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso dì specie, l'impianto giustificativo (p. 4 della sentenza impugnata) in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consig