Italian Court dismisses appeal against criminal sentence due to adequate sentencing justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Perre Giuseppe inadmissible regarding his criminal conviction for drug trafficking. The appellant argued for violations of sentencing guidelines and lack of proper reasoning, but the court found the lower court's justification for the penalty logically sound and free of legal defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: Sentencing determinations by the trial judge are immune from appellate review if supported by reasoning free of logical or legal flaws, as the current decision's justification was coherent and intelligible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRE GIUSEPPE nato a MESSINA il 06/09/1995 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Perre Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza del GUID del Tribunale di Milano, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge in relazione agli art. 62-bis e 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, l'impianto giustificativo (pp. 4 e 5 della sentenza impugnata) in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presid n