Ordinanza — n. 29408/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO ANIELLO nato a AFRAGOLA il 05/12/1974 avverso la sentenza del 17/12/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Iorio Aniello ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. Deduce vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento e insufficienza della stessa riguardo alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, c:od. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29408/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO ANIELLO nato a AFRAGOLA il 05/12/1974 avverso la sentenza del 17/12/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Iorio Aniello ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. Deduce vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento e insufficienza della stessa riguardo alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, c:od. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il P esidente