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Ordinanza — n. 29407/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29407/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29407/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: ARGIOLAS NICOLO nato a CAGLIARI il 23/02/1981 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; fr Argiolas Nicolò ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari confermativa di quella del Tribunale di Cagliari che lo riteneva responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.,73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ribadendosi la destinazione personale della sostanza; vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo agli artt. 131- bis cod. pen. e 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché generico. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, artt. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 29407/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen.,73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ribadendosi la destinazione personale della sostanza; vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo agli artt. 131- bis cod. pen. e 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché generico. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Parole chiave

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asserzione difendibile domanda d'asilo di cittadino nigeriano ricorso per cassazione legittimazione ad agire legittimazione a ricorrere allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Argiolas Nicolò ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari confermativa di quella del Tribunale di Cagliari che lo riteneva responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.,73, comma 5, d.P.R.
artt. 131- bis cod. pen
309/90, ribadendosi la destinazione personale della sostanza; vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo agli artt. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: ARGIOLAS NICOLO nato a CAGLIARI il 23/02/1981 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; fr

MOTIVI DELLA DECISIONE

Argiolas Nicolò ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari confermativa di quella del Tribunale di Cagliari che lo riteneva responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.,73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ribadendosi la destinazione personale della sostanza; vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo agli artt. 131- bis cod. pen. e 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché generico. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. A fronl:e delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Cagliari, il ricorrente si limita a riprodurre profili di censura dalla stessa già adeguatamente vagliati e disattesi (pp. 6 e 7). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il reside