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Ordinanza — n. 29406/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29406/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29406/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANELLO PIETRO nato a LATISANA il 30/12/197:3 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Zanello Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste confermativa di quella del Tribunale di Udine che lo riteneva responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Lamenta nullità dell'accertamento con etilometro per errore concernente l'annotazione dell'orario di esecuzione dell"alcoltest, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché generico. È d'uopo rarnmentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (aitt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29406/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Lamenta nullità dell'accertamento con etilometro per errore concernente l'annotazione dell'orario di esecuzione dell"alcoltest, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché generico. È d'uopo rarnmentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (aitt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali accusa penale inquinamento accidentale responsabilità penale azione penale privata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANELLO PIETRO nato a LATISANA il 30/12/197:3 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Zanello Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste confermativa di quella del Tribunale di Udine che lo riteneva responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Lamenta nullità dell'accertamento con etilometro per errore concernente l'annotazione dell'orario di esecuzione dell"alcoltest, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché generico. È d'uopo rarnmentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (aitt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Trieste, il ricorrente si limita a riprodurre profili di censura dalla stessa già adeguatamente vagliati e disattesi (p.

3) All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presi