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Ordinanza — n. 29405/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29405/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29405/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHALI BADR nato il 07/04/1992 avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Lahali Badr ricorre avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Macerata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, 99, commi 4 e 2 nn. 1 e 2, cod. pen. (capo 1); e agli artt.81, 337, 582, 585, 576 n. 5-bis, 99, comma 4, cod. pen. (capo 2). Deduce violazione di legge in relazione all'art. 86 d.P.R. :309/90 e difetto di motivazione in ordine alla disposta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato; nonché violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo si appalesa manifestamente infondato, oltre che generico giacché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale (p.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 29405/2022 — snpen · Corte di Cassazione: offre adeguata ragione della pericolosità dell'imputato, presupposto della disposta espulsione dello stesso. Il secondo motivo non è consentito perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Parole chiave

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identificazione credibile carenza di credibilità oggettiva censura dell'accertamento dei fatti alibi identità dei fatti verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Lahali Badr ricorre avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Macerata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i delitti di cui agli artt.
artt. 110 cod. pen
pen., per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHALI BADR nato il 07/04/1992 avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lahali Badr ricorre avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Macerata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, 99, commi 4 e 2 nn. 1 e 2, cod. pen. (capo 1); e agli artt.81, 337, 582, 585, 576 n. 5-bis, 99, comma 4, cod. pen. (capo 2). Deduce violazione di legge in relazione all'art. 86 d.P.R. :309/90 e difetto di motivazione in ordine alla disposta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato; nonché violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo si appalesa manifestamente infondato, oltre che generico giacché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale (p.

5) offre adeguata ragione della pericolosità dell'imputato, presupposto della disposta espulsione dello stesso. Il secondo motivo non è consentito perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pr