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Ordinanza — n. 29404/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29404/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29404/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FABRIZIO nato a LATINA il 29/07/1964 avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIP TRIBUNALE di LATINA'fiato avviso alle paFtrì udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Bruno Fabrizio ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Latina ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Deduce violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., c:ome modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29404/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Deduce violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., c:ome modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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promozione dell'accusa penale gravi addebiti penali prove fabbricate responsabilità penale dei minori colpa del patrocinatore responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Bruno Fabrizio ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Latina ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Deduce violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FABRIZIO nato a LATINA il 29/07/1964 avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIP TRIBUNALE di LATINA'fiato avviso alle paFtrì udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bruno Fabrizio ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Latina ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Deduce violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., c:ome modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presiciete