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Ordinanza — n. 29403/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29403/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29403/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGTUOF JALEL YASSINE nato il 15/09/1983 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Magtuof Jalel Yassine ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermandone l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazhone all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e all'art. 49, comma, 2, cod. pen.; all'art. 131-bis cod. pen., con travisamento dei dati processuali; all'art. 62, n. 4, cod. pen.; all'art. 62-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29403/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazhone all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e all'art. 49, comma, 2, cod. pen.; all'art. 131-bis cod. pen., con travisamento dei dati processuali; all'art. 62, n. 4, cod. pen.; all'art. 62-bis cod. pen.

Parole chiave

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diritto a un difensore diritto di ottenere una decisione diritti della vittima facoltà di astenersi dal testimoniare garanzia di un equo processo asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen.; all'art. 131-bis cod. pen., con travisamento dei dati processuali; all'art.
art. 62-bis cod. pen
pen.; all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGTUOF JALEL YASSINE nato il 15/09/1983 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Magtuof Jalel Yassine ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermandone l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazhone all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e all'art. 49, comma, 2, cod. pen.; all'art. 131-bis cod. pen., con travisamento dei dati processuali; all'art. 62, n. 4, cod. pen.; all'art. 62-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Ancona, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito (pp. 2,3 e 4). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il P