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Ordinanza — n. 29402/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29402/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29402/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELATMANI OMAR nato il 01/08/1975 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Elatmani Omar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Mantova in punto di pena, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza. Deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. L'art. 581 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29402/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. L'art. 581 lett.

Parole chiave

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procedura di identificazione esame dell'alito testimonianza inattendibile braccialetto elettronico testimonianza della vittima alibi
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELATMANI OMAR nato il 01/08/1975 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Elatmani Omar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Mantova in punto di pena, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza. Deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. L'art. 581 lett.

c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Nel caso di specie, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza che sia spesa alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto di cui all'art. 581 lett.

c) cod. proc. peri., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591 lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am