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Ordinanza — n. 29401/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29401/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29401/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLLAJ ALBAN nato il 10/01/1979 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Nikollaj Alban ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Spoleto, gli ha ridotto la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29401/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese prove di persecuzione allegazioni fattuali non credibili inchiesta per falsità atti perseguimento penale per diffamazione attendibilità dei testimoni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLLAJ ALBAN nato il 10/01/1979 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nikollaj Alban ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Spoleto, gli ha ridotto la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si rivela del tutto adeguata laddove (pp. 2 e 3) esclude il riconoscimento delle invocate attenuanti generiche in considerazione della condotta complessiva, dei precedenti penali e dellla recidiva qualificata. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pr iden