Ordinanza — n. 29400/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HIT CHARAF nato il 28/12/1987 avverso la sentenza del 03/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; El Hit Charaf ricorre avverso la sentenza resa da Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per due reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Deduce violazione di legge con riferimento alla mancata valutazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonché carenza di motivazione in merito alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codic:e di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di c:orrelazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29400/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HIT CHARAF nato il 28/12/1987 avverso la sentenza del 03/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
El Hit Charaf ricorre avverso la sentenza resa da Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per due reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Deduce violazione di legge con riferimento alla mancata valutazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonché carenza di motivazione in merito alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codic:e di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di c:orrelazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fil ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pre dent