Cassation court dismisses appeal for lack of merit as sentencing determinations are unreviewable on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised concern the merits of the case rather than legal errors. The appellant argued that the sentencing calculation lacked proper motivation, but the court noted that factual sentencing determinations are unreviewable in cassation if supported by adequate reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when grievances concern the merits of the case, as sentencing determinations are unreviewable if supported by adequate and non-defective reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARUTA GIOIA nato a ARZANO il 07/12/1977 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Aruta Gioia ricorre avverso la sentenza con cui la Conte di appello di Napoli, decidendo su rinvio della Corte di cassazione in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta per il delitto di cui al capo B) dell'imputazione (artt. 61, n. 2, 648 cod. pen.) Deduce mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza sulla dosimetria della pena è senz'altro da ritenersi adeguata (pp. 2 e 3). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore /il Presidente