Ordinanza — n. 29320/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Arfaoui Abderraouf, nato in Tunisia il 25.06.1960 avverso la sentenza del 18 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 45 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 45 cod. pen; Ordinanza — n. 29320/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 45 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Arfaoui Abderraouf, nato in Tunisia il 25.06.1960 avverso la sentenza del 18 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 45 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° luglio 2022 Il Consigliere este ore Il Presi