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Ordinanza — n. 29317/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29317/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: Caffarella Daniele, nato a Genova il 19/5/1979 avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di mancata disapplicazione della recidiva, richiesta denegata evidenziando il giudizio di pericolosità sociale conclamato dalla condotta di evasione e dai precedenti dell'imputato e, a fronte di pena determinata nel minimo edittale, condividendo le valutazioni espresse dal giudice di primo grado;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29317/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e ORDINANZA sul ricorso proposto da: Caffarella Daniele, nato a Genova il 19/5/1979 avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di mancata disapplicazione della recidiva, richiesta denegata evidenziando il giudizio di pericolosità sociale conclamato dalla condotta di evasione e dai precedenti dell'imputato e, a fronte di pena determinata nel minimo edittale, condividendo le valutazioni espresse dal giudice di primo grado;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione decisione incidentale impugnabile ricorso di annullamento censure tardive censure procedurali
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: Caffarella Daniele, nato a Genova il 19/5/1979 avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di mancata disapplicazione della recidiva, richiesta denegata evidenziando il giudizio di pericolosità sociale conclamato dalla condotta di evasione e dai precedenti dell'imputato e, a fronte di pena determinata nel minimo edittale, condividendo le valutazioni espresse dal giudice di primo grado;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere este