Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and excessive accusations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Visconti Fabio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the grounds raised were merely expressions of dissatisfaction regarding facts, which are not permissible in a legality proceeding. Furthermore, the arguments were redundant of previously fully examined issues concerning criminal liability and the appropriateness of the complaint filed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if based on mere factual complaints or redundant arguments, as such proceedings strictly review legal errors rather than re-evaluating established facts or excessive accusations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Visconti Fabio, nato a Roma il 27/5/1975 avverso la sentenza del 9/9/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati, con motivazione completa e giuridicamente ineccepibile sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. ricorrendone gli elementi costitutivi e l'elemento soggettivo e valorizzando l'idoneità della querela proposta a determinare l'avvio delle indagini, in presenza di incolpazione chiaramente esorbitante dalle finalità difensive;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il i. lug