Ordinanza — n. 29314/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Maria Giorgio, nato a Palermo I 10.10.1972 ottobre. avverso la sentenza del 5h75-0H - 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; 9 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art.385 cod. pen., con particolare riferimento all'elemento soggettivo e all'insussistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29314/2022 — snpen · Corte di Cassazione: avverso la sentenza del 5h75-0H - 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; 9 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art.385 cod. pen., con particolare riferimento all'elemento soggettivo e all'insussistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Maria Giorgio, nato a Palermo I 10.10.1972 ottobre. avverso la sentenza del 5h75-0H - 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; 9 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art.385 cod. pen., con particolare riferimento all'elemento soggettivo e all'insussistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2022 Il Consigliere est sore Il Presid n