Ordinanza — n. 29313/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: Andolina Salvatore, nato a San Cataldo il 26/3/1981 Salerno Aristide, nato a San Cataldo il 31/8/1978 avverso la sentenza del 12/5/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi e le conclusioni proposte con le memorie in atti; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi degli imputati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29313/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: Andolina Salvatore, nato a San Cataldo il 26/3/1981 Salerno Aristide, nato a San Cataldo il 31/8/1978 avverso la sentenza del 12/5/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi e le conclusioni proposte con le memorie in atti; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi degli imputati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: Andolina Salvatore, nato a San Cataldo il 26/3/1981 Salerno Aristide, nato a San Cataldo il 31/8/1978 avverso la sentenza del 12/5/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi e le conclusioni proposte con le memorie in atti; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi degli imputati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato inoltre che tali motivi - e la loro implicita reiterazione nelle memorie con le quali si chiede l'annullamento della sentenza impugnata - sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati, con motivazione completa e giuridicamente ineccepibile sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ascritto ai ricorrenti valorizzando, rispetto al dedotto uso personale, elementi indicativi della destinazione alla cessione sulla base di indici fattuali (il modalità di confezionamento; contenuto dei messaggi rinvenuti sul telefono dell'Andolina; il costo dello stupefacente non giustificabile, ai fini della creazione della scorta, dalle complessive condizioni patrimoniali degli imputati) logicamente valutati come conducenti alla prova della destinazione a terzi dello stupefacente detenuto;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consiglie tensore Il