Ordinanza — n. 29309/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da PECORARO TOMMASO, nato a Palermo il 05/05/1987 avverso la sentenza del 10 novembre 2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere s nsore Il Presid e
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29309/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere s nsore Il Presid e
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da PECORARO TOMMASO, nato a Palermo il 05/05/1987 avverso la sentenza del 10 novembre 2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere s nsore Il Presid e