Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29303/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29303/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29303/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mechraoui Mohanned Ali, nato a Tunisi il 14/9/1971 avverso la sentenza del 12/10/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul concorso tra il delitto di resistenza e quello di oltraggio a pubblico ufficiale, poiché la condotta ingiuriosa esula dalla condotta minatoria o violenta che connota il reato di resistenza nonché sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. - allegata ai sensi dell'art. 59, comma 4, cod. pen.- non essendo state comprovate circostanze che potessero aver avvalorato il convincimento dell'imputato di essere destinatario di un comportamento persecutorio degli agenti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29303/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Insuscettibilt di censura - perché logicamente motivato - l'esercizio dei poteri discrezionali dei giudici di merito sul bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la recidiva e la statuizione di revoca del precedente beneficio di sospensione condizionale della pena. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione domanda d'asilo di cittadino albanese impugnabilità di decisioni incidentali domanda di ricusazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 393-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mechraoui Mohanned Ali, nato a Tunisi il 14/9/1971 avverso la sentenza del 12/10/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul concorso tra il delitto di resistenza e quello di oltraggio a pubblico ufficiale, poiché la condotta ingiuriosa esula dalla condotta minatoria o violenta che connota il reato di resistenza nonché sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. - allegata ai sensi dell'art. 59, comma 4, cod. pen.- non essendo state comprovate circostanze che potessero aver avvalorato il convincimento dell'imputato di essere destinatario di un comportamento persecutorio degli agenti.

Insuscettibilt di censura - perché logicamente motivato - l'esercizio dei poteri discrezionali dei giudici di merito sul bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la recidiva e la statuizione di revoca del precedente beneficio di sospensione condizionale della pena. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il