Ordinanza — n. 29302/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Manna Davide, nato ad Alba il 18.07.1984 avverso la sentenza del 7 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'art. 385, comma 3, cod. pen., e all'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29302/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che il motivo con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., risulta manifestamente infondato, non essedo configurabile detta attenuante nel caso in cui la persona evasa rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo, invece, necessario che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (cfr.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Manna Davide, nato ad Alba il 18.07.1984 avverso la sentenza del 7 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'art. 385, comma 3, cod. pen., e all'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, inoltre, che il motivo con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., risulta manifestamente infondato, non essedo configurabile detta attenuante nel caso in cui la persona evasa rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo, invece, necessario che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (cfr.
Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo Rv. 280479); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° luglio 20