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Ordinanza — n. 29301/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29301/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29301/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Giovanni Angelo, nato a San Cipirello il 5/5/1972 avverso la sentenza del 22/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità dei fatti, reiterati a distanza di due giorni, e tenuto conto del contenuto prescrittivo dell'autorizzazione a lasciare il domicilio che aveva ottenuto;

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 29301/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131- bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità dei fatti, reiterati a distanza di due giorni, e tenuto conto del contenuto prescrittivo dell'autorizzazione a lasciare il domicilio che aveva ottenuto;

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione allontanamento nonostante motivi di salute sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Giovanni Angelo, nato a San Cipirello il 5/5/1972 avverso la sentenza del 22/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità dei fatti, reiterati a distanza di due giorni, e tenuto conto del contenuto prescrittivo dell'autorizzazione a lasciare il domicilio che aveva ottenuto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre 'd,énte