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Ordinanza — n. 29300/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29300/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29300/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da CASSANO ERICA, nata a Torino il 30/07/1988 avverso la sentenza del 1 febbraio 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano ‘1. OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché disatteso con sufficiente e non illogica motivazione e con adeguato esame delle deduzioni difensive;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29300/2022 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché disatteso con sufficiente e non illogica motivazione e con adeguato esame delle deduzioni difensive;

Parole chiave

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punibilità risarcimento per errore giudiziario errore scusabile scemata imputabilità incapacità di discernimento errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da CASSANO ERICA, nata a Torino il 30/07/1988 avverso la sentenza del 1 febbraio 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano ‘1. OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché disatteso con sufficiente e non illogica motivazione e con adeguato esame delle deduzioni difensive;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme