Ordinanza — n. 29299/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da CAGGIANO DONATO, nato a Eboli il 30/08/1972 avverso la sentenza del 18 febbraio 2022 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, relativo all'assorbimento del reato di lesioni nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 29299/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che tale motivo risulta manifestamente infondato, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, perché le due fattispecie pacificamente concorrono, avendo una diversa oggettività giuridica; né può rilevare l'improcedibilità per assenza di querela, data l'applicazione dell'aggravante teleologica rispetto alle lesioni contestate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da CAGGIANO DONATO, nato a Eboli il 30/08/1972 avverso la sentenza del 18 febbraio 2022 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, relativo all'assorbimento del reato di lesioni nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito;
Considerato, inoltre, che tale motivo risulta manifestamente infondato, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, perché le due fattispecie pacificamente concorrono, avendo una diversa oggettività giuridica; né può rilevare l'improcedibilità per assenza di querela, data l'applicazione dell'aggravante teleologica rispetto alle lesioni contestate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere est ns