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Ordinanza — n. 29298/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and generic assertions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29298/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by D'Auria Nicola inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the grounds raised were merely factual complaints and generic assertions, lacking legal merit. Consequently, the court determined that these arguments were already fully examined and rejected in the lower court's decision regarding the criminal liability under Article 369 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or generic assertions without new legal grounds are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints generic assertions procedural economy Article 369 Penal Code procedura di annullamento ricorso straordinario per nullità revoca della nazionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 369 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'Auria Nicola, nato a Battipaglia il 7/3/1967 avverso la sentenza del 15/2/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi, di contenuto generico e assertivo, sono meramente riproduttivi dì profili di censura già adeguatamente vagliati, con motivazione completa e giuridicamente ineccepibile sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 369 cod. pen. ricorrendone gli elementi costitutivi;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres eite