Ordinanza — n. 29295/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Previato Michael, nato a Lanzo Torinese il 1.02.1991 avverso la sentenza del 26 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione per non avere la sentenza d'appello motivato in ordine alle doglianze sollevate con i motivi di appello, va rilevato che in appello erano state dedotte doglianze unicamente relative al trattamento sanzionatorio e non alla configurabilità del reato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29295/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, con riferimento a detta censura, che il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Previato Michael, nato a Lanzo Torinese il 1.02.1991 avverso la sentenza del 26 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione per non avere la sentenza d'appello motivato in ordine alle doglianze sollevate con i motivi di appello, va rilevato che in appello erano state dedotte doglianze unicamente relative al trattamento sanzionatorio e non alla configurabilità del reato;
Considerato, con riferimento a detta censura, che il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1° luglio 2022 Il Consigliere e nsore Il Presi nte