Ordinanza — n. 29293/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da BOUACHRINE ABDELILLAH, nato in Marocco il 28/03/1983 avverso la sentenza del 10 dicembre 202d...della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, fondandosi peraltro su elementi in fatto non riscontrati dalle emergenze processuali;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29293/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, fondandosi peraltro su elementi in fatto non riscontrati dalle emergenze processuali;
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da BOUACHRINE ABDELILLAH, nato in Marocco il 28/03/1983 avverso la sentenza del 10 dicembre 202d...della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, fondandosi peraltro su elementi in fatto non riscontrati dalle emergenze processuali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consiglier nsore Il P