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Ordinanza — n. 29292/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29292/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding the defendant's liability for a crime under Article 341-bis of the Penal Code and the application of general mitigating circumstances. The court rejected the appeal because the arguments relied solely on factual grievances rather than valid legal grounds permissible in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist merely of factual complaints or requests for alternative evaluation of evidence without raising new legal issues.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal factual grievances Article 341-bis general mitigating circumstances procedural costs criminal appeal risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 341-bis cod. pen.
art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bruno Giuseppe, nato a Isola Capo Rizzuto il 12/1/1968 avverso la sentenza del 2142021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aspetti, questi, esaminati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, nella sentenza impugnata;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della • cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila e.uro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il .PtUffis,;-C