Ordinanza — n. 29283/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da NDOJA GERMANDO, nato in Albania il 21/06/1994 avverso la sentenza del 19 gennaio 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Emilia Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, afferenti al mancato esame di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla carenza di motivazione in punto di congruità della pena, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29283/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. e alla carenza di motivazione in punto di congruità della pena, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen.;
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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da NDOJA GERMANDO, nato in Albania il 21/06/1994 avverso la sentenza del 19 gennaio 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Emilia Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, afferenti al mancato esame di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla carenza di motivazione in punto di congruità della pena, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere es I