Ordinanza — n. 29281/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: Careri Roberto, nato a Roma il 9/8/1996 Zuppardo Manolo, nato a Roma il 12/5/1992 avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso degli imputati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati, con motivazione completa e giuridicamente ineccepibile sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., ascritto al Careri sia sulla idoneità della condotta di favoreggiamento che sulla prova del reato, essendosi verificata la condotta di cessione praticamente sotto gli occhi dei verbalizzanti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 378 cod. pen; Ordinanza — n. 29281/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, con riguardo alla mancata esclusione della recidiva contestata allo Zuppardo, il giudice del merito ha congruamente valorizzato, alla luce della natura dei reati, la maggiore pericolosità dell'imputato in relazione al reato per cui si procede sicché le sue censure sono manifestamente infondate; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: Careri Roberto, nato a Roma il 9/8/1996 Zuppardo Manolo, nato a Roma il 12/5/1992 avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso degli imputati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati, con motivazione completa e giuridicamente ineccepibile sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., ascritto al Careri sia sulla idoneità della condotta di favoreggiamento che sulla prova del reato, essendosi verificata la condotta di cessione praticamente sotto gli occhi dei verbalizzanti;
Considerato che, con riguardo alla mancata esclusione della recidiva contestata allo Zuppardo, il giudice del merito ha congruamente valorizzato, alla luce della natura dei reati, la maggiore pericolosità dell'imputato in relazione al reato per cui si procede sicché le sue censure sono manifestamente infondate; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consiglier tensore Il Presid