Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29280/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29280/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29280/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Longo David, nato a Roma il 20.10.1986 avverso la sentenza del 9 dicembre 2012 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha sottolineato la obiettiva gravità in concreto della condotta;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29280/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha sottolineato la obiettiva gravità in concreto della condotta;

Parole chiave

Generato dall'IA
gravità della pena risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena sanzione penale caso di rigore pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Longo David, nato a Roma il 20.10.1986 avverso la sentenza del 9 dicembre 2012 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha sottolineato la obiettiva gravità in concreto della condotta;

Considerato, inoltre, che la sentenza impugnata risulta sorretta, sul punto, da sufficiente e non illogica motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2022 Il Consigliere e nsore Il Presid,énte