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Ordinanza — n. 29276/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29276/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29276/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gallo Andrea, nato a Crotone il 20.05.1986 avverso la sentenza del 31 marzo 2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione degli artt. 133, 163 e 164 cod. pen., e al vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non sia deducibile con ricorso per cassazione, non risultando tale motivo essere stato dedotto con i motivi di appello;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29276/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 133, 163 e 164 cod. pen., e al vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non sia deducibile con ricorso per cassazione, non risultando tale motivo essere stato dedotto con i motivi di appello;

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale remissione della pena concorso di motivi di sospensione liberazione condizionale abbandono del procedimento penale condono delle spese procedurali
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gallo Andrea, nato a Crotone il 20.05.1986 avverso la sentenza del 31 marzo 2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione degli artt. 133, 163 e 164 cod. pen., e al vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non sia deducibile con ricorso per cassazione, non risultando tale motivo essere stato dedotto con i motivi di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2022 Il Consigliere sore Il Pres