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Ordinanza — n. 29275/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic, unmotivated, and not raised on appeal under Art. 131 bis c.p..

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29275/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Michele Cericola inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal concerned the alleged non-application of Article 131 bis of the Penal Code, which the court found to be generic, unmotivated, and not properly raised during the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected because the legal provision was not sufficiently substantiated to warrant a review in the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; The appeal is inadmissible if the alleged non-application of the provision is generic, unmotivated, and not deduced in the appellate instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic and unmotivated grounds Article 131 bis Penal Code stage of legality review failure to raise on appeal pena pecuniaria sospesa attenuazione della pena punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
art. 131 bis c.p
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da CERICOLA MICHELE, nato a Foggia il 18/03/1976 avverso la sentenza del 22 settembre 2021 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché del tutto generico ed immotivato, nonché non dedotto in sede di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere sizsore Il Presid' te /i/ In