Ordinanza — n. 29274/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rusu Octavian, nato in Moldavia il 20.02.1994 avverso la sentenza del 16 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Ritenuto che, a fronte di tale genetica inammissibilità del ricorso, è irrilevante la successiva dichiarazione di rinuncia che, in ogni caso, non avrebbe reso indenne dalla condanna al pagamento delle spese processuali e cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29274/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rusu Octavian, nato in Moldavia il 20.02.1994 avverso la sentenza del 16 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Ritenuto che, a fronte di tale genetica inammissibilità del ricorso, è irrilevante la successiva dichiarazione di rinuncia che, in ogni caso, non avrebbe reso indenne dalla condanna al pagamento delle spese processuali e cassa delle ammende;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rusu Octavian, nato in Moldavia il 20.02.1994 avverso la sentenza del 16 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Ritenuto che, a fronte di tale genetica inammissibilità del ricorso, è irrilevante la successiva dichiarazione di rinuncia che, in ogni caso, non avrebbe reso indenne dalla condanna al pagamento delle spese processuali e cassa delle ammende;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° luglio 2022 Il Consigliere este sore Il Preside9te