Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29272/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29272/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29272/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Caldi Ramon Antonio, nato a Santo Domingo il 08.01.1988 avverso la sentenza del 26 marzo 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte d'appello rilevato l'estinzione del reato per prescrizione, eccepita dalla difesa, è manifestaJinfondato, risultando il tempo necessario a prescrivere non ancora decorso al momento della pronuncia d'appello, giacché, data la sospensione di 6 mesi e 26 giorni occorsa tra il 24 marzo 2017 e il 20 ottobre 2017, la data di prescrizione del reato, al momento dell'emissione della sentenza, era al 17 maggio 2021;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 29272/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, peraltro, che in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
termine di sospensione inosservanza del termine perentorio durata ragionevole del procedimento intervenuta prescrizione condono delle spese procedurali termine suppletorio di grazia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 157 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Caldi Ramon Antonio, nato a Santo Domingo il 08.01.1988 avverso la sentenza del 26 marzo 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte d'appello rilevato l'estinzione del reato per prescrizione, eccepita dalla difesa, è manifestaJinfondato, risultando il tempo necessario a prescrivere non ancora decorso al momento della pronuncia d'appello, giacché, data la sospensione di 6 mesi e 26 giorni occorsa tra il 24 marzo 2017 e il 20 ottobre 2017, la data di prescrizione del reato, al momento dell'emissione della sentenza, era al 17 maggio 2021;

Considerato, peraltro, che in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1° luglio 2022 Il Consigliere Il