Ordinanza — n. 29272/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Caldi Ramon Antonio, nato a Santo Domingo il 08.01.1988 avverso la sentenza del 26 marzo 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte d'appello rilevato l'estinzione del reato per prescrizione, eccepita dalla difesa, è manifestaJinfondato, risultando il tempo necessario a prescrivere non ancora decorso al momento della pronuncia d'appello, giacché, data la sospensione di 6 mesi e 26 giorni occorsa tra il 24 marzo 2017 e il 20 ottobre 2017, la data di prescrizione del reato, al momento dell'emissione della sentenza, era al 17 maggio 2021;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 29272/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, peraltro, che in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Caldi Ramon Antonio, nato a Santo Domingo il 08.01.1988 avverso la sentenza del 26 marzo 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte d'appello rilevato l'estinzione del reato per prescrizione, eccepita dalla difesa, è manifestaJinfondato, risultando il tempo necessario a prescrivere non ancora decorso al momento della pronuncia d'appello, giacché, data la sospensione di 6 mesi e 26 giorni occorsa tra il 24 marzo 2017 e il 20 ottobre 2017, la data di prescrizione del reato, al momento dell'emissione della sentenza, era al 17 maggio 2021;
Considerato, peraltro, che in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1° luglio 2022 Il Consigliere Il