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Ordinanza — n. 29271/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29271/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29271/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTI DINO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 30/03/1984 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, con motivazione piana e congrua, ha dedotto, dalle condotte commesse dallo Scotti e per le quali è stato sottoposto a fermo, l'opportunità di revocare il beneficioìi Si L ig g (3.2 zilsq,4 9K, Mit wc(Artnil Glovnt cuì frn f Tak.„4-1 mo,p,,, IL i i,fr(ri,, 19',9 P/ r rtz fri--9) i Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29271/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali soppressione di prestazioni d'invalidità revoca del gratuito patrocinio esenzione dal divieto revoca della sospensione condizionale scarcerazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTI DINO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 30/03/1984 avverso l'ordinanza del 14/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, con motivazione piana e congrua, ha dedotto, dalle condotte commesse dallo Scotti e per le quali è stato sottoposto a fermo, l'opportunità di revocare il beneficioìi Si L ig g (3.2 zilsq,4 9K, Mit wc(Artnil Glovnt cuì frn f Tak.„4-1 mo,p,,, IL i i,fr(ri,, 19',9 P/ r rtz fri--9) i Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.