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Ordinanza — n. 29270/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and non-joined issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29270/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for alleged defects in the lower court's reasoning regarding fingerprint identification, which the court found to be logically coherent and fully supported by evidence. Furthermore, the court rejected the second ground as it raised an issue never presented during the trial on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to the logical coherence of the lower court's reasoning or if the issues raised were not previously advanced in the trial.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds non-joined issues logical coherence procedural inadmissibility Cassation appeal passaporto biometrico identificazione credibile prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO RAMOS MONICA GISELLE natkl 01/11/1972 avverso la sentenza del 15/09/2021 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il giudice del merito ha tenuto in considerazione l'operazione di identificazione della prevenuta ad opera della polizia, compiuta attraverso i rilievi dattiloscopici);

Considerato inoltre che il secondo motivo di ricorso devolve una questione che non è stata sollevata nel corso del giudizio di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.