Ordinanza — n. 29268/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIANO' GIUSEPPE nato a GENOVA il 11/01/1977 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso risultano manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità, e perché riguardanti asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il giudice del merito dimostra di aver tenuto in considerazione, ai fini del giudizio sull'effettiva utilità risocializzante dell'affidamento in prova richiesto, il contenuto delle informative di polizia, l'assenza di resipiscenza del Gaglianò e l'omesso risarcimento del danno civile);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29268/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIANO' GIUSEPPE nato a GENOVA il 11/01/1977 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso risultano manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità, e perché riguardanti asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il giudice del merito dimostra di aver tenuto in considerazione, ai fini del giudizio sull'effettiva utilità risocializzante dell'affidamento in prova richiesto, il contenuto delle informative di polizia, l'assenza di resipiscenza del Gaglianò e l'omesso risarcimento del danno civile);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.