Ordinanza — n. 29267/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJETJA NIKOLIN nato il 17/07/1989 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, riguardante l'individuazione del giudice territorialmente competente, è inammissibile perché inerente a una nullità di carattere non assoluto deducibile e non dedotta in precedenza (in proposito, cfr. Sez. 1, n. 26227 del 07 luglio 2020, Marra, Rv. 279529 - 01, in base alla quale anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29267/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (compiutamente e correttamente analizzate dal giudice a pag. 3 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJETJA NIKOLIN nato il 17/07/1989 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, riguardante l'individuazione del giudice territorialmente competente, è inammissibile perché inerente a una nullità di carattere non assoluto deducibile e non dedotta in precedenza (in proposito, cfr. Sez. 1, n. 26227 del 07 luglio 2020, Marra, Rv. 279529 - 01, in base alla quale anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti);
Considerato inoltre che il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (compiutamente e correttamente analizzate dal giudice a pag. 3 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 202