Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29267/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29267/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29267/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJETJA NIKOLIN nato il 17/07/1989 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, riguardante l'individuazione del giudice territorialmente competente, è inammissibile perché inerente a una nullità di carattere non assoluto deducibile e non dedotta in precedenza (in proposito, cfr. Sez. 1, n. 26227 del 07 luglio 2020, Marra, Rv. 279529 - 01, in base alla quale anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29267/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (compiutamente e correttamente analizzate dal giudice a pag. 3 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
incompetenza territoriale competenza in materia d'asilo competenze esclusive vigilanza dell'autorità competente eccezione di incostituzionalità conferma della competenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJETJA NIKOLIN nato il 17/07/1989 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, riguardante l'individuazione del giudice territorialmente competente, è inammissibile perché inerente a una nullità di carattere non assoluto deducibile e non dedotta in precedenza (in proposito, cfr. Sez. 1, n. 26227 del 07 luglio 2020, Marra, Rv. 279529 - 01, in base alla quale anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti);

Considerato inoltre che il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (compiutamente e correttamente analizzate dal giudice a pag. 3 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 202