Ordinanza — n. 29266/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO DIONISIO nato a CASTELVETRANO il 21/12/1978 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (per la cui analisi si vedano le pagg. 7 e 8 del provvedimento impugnato, relative ai fatti del 15 agosto 2015 e del 22 agosto 2015 e alle ragioni per cui non si è ritenuto di escludere la recidiva);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29266/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO DIONISIO nato a CASTELVETRANO il 21/12/1978 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (per la cui analisi si vedano le pagg. 7 e 8 del provvedimento impugnato, relative ai fatti del 15 agosto 2015 e del 22 agosto 2015 e alle ragioni per cui non si è ritenuto di escludere la recidiva);
Considerato, inoltre, che il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.