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Ordinanza — n. 29265/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29265/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29265/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTI LUIGI nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 24/10/1982 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; • Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità (e chiaramente e logicamente valutata dal giudice di merito nel provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto integrata la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in ragione della condotta di fuga commessa dal Celesti nell'orario in cui invece era tenuto a rimanere nella propria abitazione);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29265/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Parole chiave

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persecuzione determinante per la fuga assenza ingiustificata soggiorno illegale immigrazione clandestina prove acquisite tramite sorveglianza diritto di visita sorvegliato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTI LUIGI nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 24/10/1982 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; • Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità (e chiaramente e logicamente valutata dal giudice di merito nel provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto integrata la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in ragione della condotta di fuga commessa dal Celesti nell'orario in cui invece era tenuto a rimanere nella propria abitazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.