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Ordinanza — n. 29264/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29264/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29264/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINO ELIO nato a ALBA il 07/05/1960 avverso l'ordinanza del 03/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, laddove il provvedimento dimostra di aver analizzato la situazione del Serafino e, soprattutto, i precedenti e le pendenze penali);

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29264/2022 — snpen · Corte di Cassazione: ItioVekiC i virì JuzbA poh, pzertà-i : l Vai j'1(1117( Lì fr Jr r itiPitard E'PrO 49f1Z hj• b)1119(, NtiL 14-P i L9 h., (SkijerZtl i ZS33, 50- Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Atteso che le deduzioni contenute nella memoria difensiva non consentono il superamento dell'inammissibilità del ricorso per cassazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione soppressione di prestazioni d'invalidità concorso di motivi di sospensione ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
245544 - 01, secondo cui la sentenza sottoscritta dall'estensore ma non dal presidente del collegio non è viziata da nullità, configurandosi in tale ipotesi una mera irregolarità suscettibile di correzione, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., da parte dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza stessai;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINO ELIO nato a ALBA il 07/05/1960 avverso l'ordinanza del 03/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, laddove il provvedimento dimostra di aver analizzato la situazione del Serafino e, soprattutto, i precedenti e le pendenze penali);

Considerato inoltre che il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente pnT'g • tnA, t/fg. infondato, perche a erente alla prospetta ione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Ord. n. 49886 del 09/12/2009, Legname, Rv. 245544 - 01, secondo cui la sentenza sottoscritta dall'estensore ma non dal presidente del collegio non è viziata da nullità, configurandosi in tale ipotesi una mera irregolarità suscettibile di correzione, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., da parte dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza stessai;

ItioVekiC i virì JuzbA poh, pzertà-i : l Vai j'1(1117( Lì fr Jr r itiPitard E'PrO 49f1Z hj• b)1119(, NtiL 14-P i L9 h., (SkijerZtl i ZS33, 50- Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Atteso che le deduzioni contenute nella memoria difensiva non consentono il superamento dell'inammissibilità del ricorso per cassazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo