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Ordinanza — n. 29262/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29262/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29262/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CATALDO VINCENZO nato a GAGLIANO CASTELFERRATO il 16/06/1948 avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Li Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6-8, sulla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca della vittima);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29262/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso risulta proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (su cui si vedano pag. 11-12, in cui il giudice ricava la natura intimidatoria delle parole del Di Cataldo dal contesto concreto nel quale furono espresse); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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dichiarazioni contraddittorie denuncia mendace allegazioni di persecuzione contraddittorie verdetto di colpevolezza allegazioni fattuali non credibili principio accusatorio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CATALDO VINCENZO nato a GAGLIANO CASTELFERRATO il 16/06/1948 avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Li Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6-8, sulla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca della vittima);

Considerato che il secondo motivo di ricorso risulta proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (su cui si vedano pag. 11-12, in cui il giudice ricava la natura intimidatoria delle parole del Di Cataldo dal contesto concreto nel quale furono espresse); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 202