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Ordinanza — n. 29261/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29261/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29261/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUZI EL MEHDI nato il 15/09/1988 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente, ossia da soggetto non legittimato ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29261/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente, ossia da soggetto non legittimato ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Parole chiave

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diritto a un difensore atto privo di sottoscrizione requisito della firma autografa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUZI EL MEHDI nato il 15/09/1988 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente, ossia da soggetto non legittimato ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.