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Sentenza — n. 29259/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29259/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29259/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHOUILA KARIM nato a RIMINI il 07/03/1987 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, e perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, laddove il provvedimento ricava: la pericolosità del Ghouila dalla sussistenza di una serie di precedenti e di pendenze penali, oltre che dal comportamento tenuto dal soggetto in regime detentivo; la non particolare tenuità del fatto, dalla natura del bene giuridico leso con la condotta illecita nonché dalla natura non occasionale di quest'ultima; l'opportunità di applicare la recidiva in base alla constatata pericolosità del Ghouila);

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29259/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione cognizione del ricorso per cassazione riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHOUILA KARIM nato a RIMINI il 07/03/1987 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, e perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, laddove il provvedimento ricava: la pericolosità del Ghouila dalla sussistenza di una serie di precedenti e di pendenze penali, oltre che dal comportamento tenuto dal soggetto in regime detentivo; la non particolare tenuità del fatto, dalla natura del bene giuridico leso con la condotta illecita nonché dalla natura non occasionale di quest'ultima; l'opportunità di applicare la recidiva in base alla constatata pericolosità del Ghouila);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.