Ordinanza — n. 29258/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPPONI MASSIMILIANO nato a ANCONA il 24/12/1969 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in proposito, si veda pag. 6 del provvedimento, in cui il giudice del merito, oltre ad escludere in modo esplicito la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ricava la volontarietà della condotta posta in essere dal Chiapponi dalla circostanza che lo stesso era rincasato oltre l'orario consentitogli e alla guida del camper, nonostante la revoca della patente);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29258/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che tali motivi sono manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPPONI MASSIMILIANO nato a ANCONA il 24/12/1969 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in proposito, si veda pag. 6 del provvedimento, in cui il giudice del merito, oltre ad escludere in modo esplicito la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ricava la volontarietà della condotta posta in essere dal Chiapponi dalla circostanza che lo stesso era rincasato oltre l'orario consentitogli e alla guida del camper, nonostante la revoca della patente);
Considerato, inoltre, che tali motivi sono manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24 marzo 2022