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Ordinanza — n. 29256/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29256/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29256/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PINTO FRANCESCO nato a ROMA il 27/06/1973 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (laddove il giudice ha valutato dirimente l'assenza di ragioni di meritevolezza in favore del prevenuto);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29256/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Parole chiave

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motivi di cassazione assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate riesame dell'asilo carenza di legittimazione esame nel merito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PINTO FRANCESCO nato a ROMA il 27/06/1973 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (laddove il giudice ha valutato dirimente l'assenza di ragioni di meritevolezza in favore del prevenuto);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.