Ordinanza — n. 29255/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI BENEDETTO nato a NAPOLI il 06/01/1975 avverso l'ordinanza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il ricorso risulta proposto per motivi non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Considerato inoltre che tali motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'indulto ai reati per i quali il relativo riconoscimento è stato chiesto, in quanto si tratta di condotte permanenti oppure compiute in data successiva al 2 maggio 2006;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29255/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI BENEDETTO nato a NAPOLI il 06/01/1975 avverso l'ordinanza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il ricorso risulta proposto per motivi non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Considerato inoltre che tali motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'indulto ai reati per i quali il relativo riconoscimento è stato chiesto, in quanto si tratta di condotte permanenti oppure compiute in data successiva al 2 maggio 2006;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.