Ordinanza — n. 29254/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO CESARE nato a PALERMO il 21/05/1961 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge; Considerato, inoltre, che tali motivi non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, di contro, mostra di aver preso in considerazione il profilo criminale del Lupo e la persistente operatività dell'organizzazione criminale di appartenenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29254/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO CESARE nato a PALERMO il 21/05/1961 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge; Considerato, inoltre, che tali motivi non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, di contro, mostra di aver preso in considerazione il profilo criminale del Lupo e la persistente operatività dell'organizzazione criminale di appartenenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.