Ordinanza — n. 29253/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 27/07/1987 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altre formalità di procedura.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29253/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altre formalità di procedura.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 27/07/1987 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altre formalità di procedura.
Il ricorso, infatti, è relativo a motivi rinunciati e diversi da quelli ammessi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.