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Ordinanza — n. 29252/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29252/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29252/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAIDICH MARILENA (CUI 0435Z34) nata TRENTO il 15/04/1991 DICOLOMBI ELENA (CUI 014EZZK) natek,a LECCO il 03/07/1957 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Considerato che le censure afferenti alle circostanze sono inammissibili perché riguardanti temi preclusi dalla formazione del giudicato, in conseguenza dell'emissione di sentenza della Corte di cassazione, come indicato, con affermazione non specificamente colpita da motivi di censura, nella sentenza emessa in esito a giudizio di rinvio e ora impugnata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29252/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Atteso che le censure riguardanti i trattamenti sanzionatori sono manifestamente infondate, perché essi sono stati determinati nel rispetto delle norme applicabili e sulla base di motivazione adeguata e congruente; Rilevato, pertanto, che i ricorsi, plurimi perché riguardanti più soggetti anche se l'atto è unitario, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità di decisioni incidentali motivi di cassazione decisione di non sollevare obiezioni mancata contestazione dei fatti impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAIDICH MARILENA (CUI 0435Z34) nata TRENTO il 15/04/1991 DICOLOMBI ELENA (CUI 014EZZK) natek,a LECCO il 03/07/1957 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Considerato che le censure afferenti alle circostanze sono inammissibili perché riguardanti temi preclusi dalla formazione del giudicato, in conseguenza dell'emissione di sentenza della Corte di cassazione, come indicato, con affermazione non specificamente colpita da motivi di censura, nella sentenza emessa in esito a giudizio di rinvio e ora impugnata;

Atteso che le censure riguardanti i trattamenti sanzionatori sono manifestamente infondate, perché essi sono stati determinati nel rispetto delle norme applicabili e sulla base di motivazione adeguata e congruente; Rilevato, pertanto, che i ricorsi, plurimi perché riguardanti più soggetti anche se l'atto è unitario, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.